ASCENSORE CONDOMINIALE: LO PAGA ANCHE CHI NON LO UTILIZZA?
La risposta parrebbe proprio essere affermativa.
Ma vediamo perché partendo dalle norme di riferimento contenute nel nostro codice civile.
In particolare:
l’articolo 1124 del codice civile stabilisce che:
“... Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo...”
L’articolo 1124 del Codice Civile, pertanto, indica che le spese dell’ascensore condominiale sono per metà ripartite in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
La norma richiamata non fa distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria è invece importante ai fini della delibera dell’assemblea.
Infatti, mentre per svolgere la manutenzione ordinaria, obbligatoria secondo legge, l’amministratore non deve richiedere il parere dell’assemblea del condominio ogni volta che è necessaria, in caso di spese straordinarie chi gestisce lo stabile deve ricorrere all’approvazione dei condomini.
I condomini del piano terra devono sostenere le spese dell’ascensore?
Oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale è il primo capoverso dell’articolo 1124 del codice civile.
Lo stesso stabilisce come le spese vadano sostenute “dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono”.Sembrerebbe in qualche modo escludere, quindi, dai costi tutti coloro che si vedano esclusi da quell’utilizzo per la struttura condominiale.
Tuttavia, l’interpretazione della norma ci impone di rispondere ad alcune domande ormai divenute annose:
Quali sono le unità immobilIari a cui servono? I condomini del piano terra partecipano?
Si è raggiunta oggi una ricostruzione pressoché condivisa ma non senza passati contrasti giurisprudenziali sul punto che non sempre fornivano un’univoca risposta.
Ad ogni modo, con riferimento ai condomini del piano terra, ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza numero 4419 del 21 febbraio 2013 ha stabilito che i condomini del pianterreno devono partecipare alla ripartizione delle spese di scale ed ascensore perché “le scale (e gli ascensori)appartengono anche ai condomini dei piani inferiori che non se ne servono in quanto beni che condizionano l’esistenza stessa dell’edificio”.
In sostanza: tutti i condomini, senza distinzione alcuna, debbono partecipare alle spese inerenti l’ascensore nelle modalità indicate dal codice civile.
Tuttavia, è possibile esonerare specifici condomini dalle spese dell’ascensore attraverso una delibera unanime dell’assemblea condominiale.
Si badi, lo stesso principio vale anche per l’installazione di un nuovo ascensore che richiede la ripartizionedelle spese tra tutti i condomini.
La divisione, anche in questa circostanza, si basa sui millesimi di proprietà e l’altezza dei piani.
È fondamentale, a questo proposito, che tutte le decisioni prese in assemblea siano conformi allenormative vigenti e approvate dai condomini.
È possibile rinunciare all’ascensore per evitare di pagare le spese?
No, i condomini non possono sottrarsi dal pagamento delle spese per la gestione delle parti comuni, ivicompreso l’ascensore.
Questo quanto statuito dal nostro ordinamento.
Diverso discorso si pone laddove nel regolamento condominiale sia stata introdotta apposita normazionesulla suddivisione delle predette spese.
In tal caso, sarà questa a valere.