Come far fronte al sovraindebitamento: il piano del consumatore

Come far fronte al sovraindebitamento: il piano del consumatore

La crisi economica che imperversa da alcuni anni, alla quale si è aggiunta dal 2020 anche la pandemia globale, ha aggravato notevolmente le condizioni economiche, e quindi di vita, di molte persone, le quali in molti casi non riescono a far fronte ai debiti contratti, magari, in tempi meno sospetti.

Il legislatore, prendendo atto della grave situazione economico-sociale, ha cercato quindi di offrire a determinate tipologie di soggetti alcuni nuovi strumenti legislativi idonei a far fronte a ciò che si definisce "crisi da sovraindebitamento".

Per "sovraindebitamento" si intende difatti "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative  [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure di liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza" (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

Con la legge n. 3/2012 è stata quindi introdotta nel nostro Ordinamento una disciplina di risoluzione delle situazioni di indebitamento relative al soggetto cosiddetto "non fallibile" ovvero:

  • l'imprenditore che non supera le soglie di fallibilità di cui all'art. 1 .L.F.;
  • il consumatore;
  • il professionista;
  • le imprese agricole.

Gli strumenti previsti dalla suddetta legge non hanno però trovato frequente applicazione nella prassi e, per questo motivo, si è intervenuti nuovamente in materia con l'introduzione del cosiddetto  "Codice della Crisi dell'Impresa" (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019) che li ha ripensati per renderli più "snelli" ed agevoli.

Tuttavia, giova precisarlo, a seguito dell'emergenza covid, l'entrata in vigore del Codice della Crisi è stata rinviata più volte: da ultimo il Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118 che ha successivamente disposto l'entrata in vigore per il 16/05/2022, salvo il titolo II della Parte prima che entra in vigore il 31/12/2023 e salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono entrati in vigore il 16/03/2019.

In poche parole, allo stato, continuano ad applicarsi, salvo pochissime norme, le regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento contenute nella legge n. 3 del 2012, la quale prevede, per i soggetti sopra delineati, la possibilità di esperire tre possibile procedure:

  • il piano del consumatore: è previsto solamente per i crediti estranei all'attività professionale o imprenditoriale del sovraindebitato; prevede la sola approvazione del Giudice senza il consenso dei creditori; il Giudice dovrà valutare se l'istante si è indebitato per sua colpa o incolpevolmente;
  • l'accordo di ristrutturazione dei debiti: può essere presentato da enti e imprese non fallibili; per la sua approvazione occorre il voto favorevole da parte dei creditori che presentino il 60% di tutti i crediti del sovraindebitato e la successiva omologazione da parte del Giudice;
  • la liquidazione dei beni: il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti che saranno venduti all'asta da un liquidatore nominato dal Tribunale.

Per quanto riguarda, in particolare, il piano del consumatore, esso consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti che può anche prevedere la cessione di una parte del patrimonio nonché, e ciò non è di poco conto, uno stralcio della posizione debitoria.

Esso opera anche in merito ai crediti muniti di cause legittime di prelazione (come pegno, ipoteca e privilegio): nel piano è infatti possibile prevedere che chi vanta tali crediti non venga soddisfatto  integralmente a condizione che sia  assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene (art. 7 co. 1 l. n. 3/2012).

E ciò non è di poco conto soprattutto nei casi in cui il debito derivi dalla stipulazione di un contratto di mutuo.

Non solo.

A seguito dell'esito positivo della procedura, il debitore potrebbe beneficiare dell'esdebitazione, ovvero lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se sono stati soddisfatti solamente parzialmente mediante il piano del consumatore.

Se il piano viene approvato i debiti diventano inesigibili.

Questi i benefici conseguenti all'esperimento della procedura.

Ma come accedervi?

La procedura si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali, normalmente coincidente con la residenza o il domicilio.

Per poter azionare la procedura, occorre, in primis, rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per illustrare la propria situazione debitoria, allegando tutta la documentazione ad essa relativa ed idonea a rendere chiara la situazione all'Organismo.

Normalmente è altresì doveroso allegare anche l'elenco dei beni mobili e immobili di cui si è proprietari, il contratto di lavoro, le buste paga, le ultime dichiarazione dei redditi nonché una relazione in cui si rappresentano le ragioni che hanno portato al sovraindebitamento.

Tale relazione, d'altronde, permette all'OCC di valutare se il debitore sia meritevole, ossia se la situazione di crisi in cui versa non sia stata da lui provocata, assumendo incolpevolmente più obbligazioni di quelle che avrebbe potuto adempiere, ma sia dipesa da altre circostanze (come ad esempio: perdita di lavoro, malattia...).

L'OCC, valutata la fattibilità del piano nonché la presenza dei requisiti soggettivi per accedere al piano e l'assenza delle condizioni soggettive ostative, redige una relazione illustrativa che servirà nel prosieguo.

Successivamente, il soggetto sovraindebitato deve recarsi nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale (anche assistito da un difensore) allo scopo di presentare la propria proposta validata dall'OCC attraverso la suddetta relazione corredata di tutti i documenti necessari all'ottenimento del provvedimento del Giudice.

Ricevuta la documentazione, il Giudice fisserà udienza alla quale il debitore e l'OCC potranno partecipare.

Nel decreto di fissazione udienza il Giudice può anche disporre il divieto di avviare nuove azioni esecutive a carico del debitore e può (non deve) imporre la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (come i pignoramenti) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

All'esito dell'udienza e dell'esame della documentazione, il Giudice deciderà nel merito e valuterà la fattibilità del piano.

Si ricorda che i creditori hanno la facoltà di presentare osservazioni al piano ma per l'omologazione non vi è la necessità dell'approvazione dei creditori.

Una volta compiute le opportune verifiche, il Giudice, se lo ritiene, provvede ad omologare il piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura. La sentenza è comunicata ai creditori entro 48 ore ed è pubblicata in un'apposita area del sito web del Tribunale.

Il debitore è tenuto ad eseguire il piano il quale è sottoposto al controllo dell'Organismo di composizione della Crisi; esso deve infatti comunicare al Giudice ogni fatto rilevante che possa comportare la revoca del piano.

Nel caso di diniego, invece, il Giudice nega l'omologa con decreto motivato avverso al quale può proporsi reclamo.

A cura dell'Avv.
Anna Carmela Del Sorbo