INFORTUNIO SUL LAVORO: VADEMECUM PRATICO

INFORTUNIO SUL LAVORO: VADEMECUM PRATICO

Infortunio sul lavoro: una preoccupazione che può interessare (sfortunatamente) chiunque nel corso della propria vita lavorativa. Ed allora se dovesse accadere come ci si deve comportare?

Prima di tutto: che cos’è un infortunio sul lavoro?

Un infortunio sul lavoro è un evento dovuto ad una causa violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche ad un individuo durante lo svolgimento della sua attività lavorativa.

Sono ricompresi in questa definizione anche tutti quegli avvenimenti dannosi che subisce il lavoratore: durante il tragitto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa; nel tragitto tra una sede lavorativa ed un’altra ed infine negli spostamenti per usufruire di un pasto. Si tratta del c.d. infortunio in intenere.

Sono coperti anche tutti gli infortuni sullavoro che sono direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, imprudenza o imperizia.

Che cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio?

Il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro dell’infortunio accaduto.

Lo stesso deve rivolgersi ad un medico ed illustrargli circostanze e luogo dell’infortunio.

In relazione alla gravità ed alle circostanze dell’infortunio, è possibile:

1.     rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;

2.     recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell’Ospedale più vicino;

3.     rivolgersi al suo medico curante.

Il medico chiamato ad intervenire è obbligato a rilasciare un certificato medico che deve contenere la diagnosi ed il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Il sanitario è, inoltre, tenuto a trasmettere tale certificato in via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore deve comunque fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, anche se l’infortunio è di lieve entità (art. 52 Testo Unico 1124/1965 e s.m.i.).

Che cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore dipendente?

Il datore di lavoro, una volta notiziato dell’infortunio, deve inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo Unico 1124/1965), per tutti quegli eventi infortunistici che giudicati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.

Nel caso di infortunio mortale, i tempi di trasmissione della predetta documentazione sono ridotti a 24 ore e può essere utilizzato qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio. Fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, commi 1 e 2, Testo Unico 1124/1965).

Il datore di lavoro dovrà anche inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all’INAIL entro due giorni dalla ricezionedel nuovo certificato medico qualora un infortunio inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto.

Infine, è chiamato ad inoltrare, a fini statistici e informativi, la “Comunicazione di infortunio” per gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

Nel caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, ai sensi dell’art. 53 T.U. 1124 del 1965 è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Quali sono i diritti del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro?

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) copre il periodo di assenza del lavoratore a causa dell’infortunio. Questo si comporta come una assicurazione, obbligatoria per legge e garantisce un indennizzo in caso di infortunio.

A questo punto, sia il datore di lavoro sia l’INAIL pagano l’infortunio sul lavoro:

il primo paga il giorno in cui si verifica l’infortunio ed i successivi 3 giorni, detti periodo di carenza.

Mentre, l’Istituto si occupa del pagamento del lavoratore:

- dal 4° al 90° giorno di infortunio, nella misura del 60% della retribuzione giornaliera;

- dal 91° giorno fino alla fine dell’infortunio, nella misura del 75% della retribuzione giornaliera.

Tale retribuzione viene calcolata sulla base della retribuzione dei 15 giorni precedenti l’infortunio.

Non c’è un limite temporale alla percezione dell’indennità.

Si tenga, per di più presente come la maggior parte dei contratti collettivi prevedano anche che il datore di lavoro integri al dipendente la quota di compenso mancante al fine di garantirgli una retribuzione pari o quanto meno prossima a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Cosa succede in caso di danno biologico permanente?

Il danno biologico INAIL è l'indennizzo riconosciuto e pagato al lavoratore che a seguito di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha subito una lesione tale da determinare un'invalidità temporanea o una menomazione permanente della capacità fisica.

Il calcolo risarcimento danno biologico INAIL si basa innanzitutto sul tipo di menomazione psicofisica che ha subito il lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale. Tali menomazioni, vengono calcolate sulla base di due tabelle che sono: Tabella delle menomazioni e Tabella indennizzo danno biologico.                                                                                                      

Le percentuali di menomazione sono:

·     Menomazione minore del 6%: nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia), nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.

·     Menomazione uguale o maggiore del 6% e minore del 16%:indennizzo del danno biologico in capitale (viene liquidato con la corresponsione di una somma di denaro) + indennizzo per conseguenze patrimoniali.

·     Menomazione uguale o maggiore del 16%: indennizzo del danno biologico in rendita+ indennizzo con ulteriore quota di rendita periodica per conseguenze patrimoniali. Ciò è dovuto al fatto che la menomazione è talmente grave da compromettere l'attività lavorativa futura e quindi la sua sopravvivenza.Pertanto, il risarcimento del danno viene quantificato sulla tabella dei coefficienti.

In caso, invece, di morte del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro, l’INAIL eroga una rendita ai superstiti (coniuge/unito civilmente e figli, ed in mancanza di questi, genitori, fratelli e sorelle). A decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del:

50% al coniuge/unito civilmente,

20% a ciascun figlio,

40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, figlio naturale riconosciuto o riconoscibile, figlio di genitore divorziato,

20% a ciascun genitore naturale o adottivo e a ciascuno fratelli e delle sorelle (in mancanza di coniuge e figli superstiti).

Quali rimedi ha a disposizione il lavoratore in caso di erronea valutazione del danno biologico risarcibile?

Il lavoratore che non ritiene corrette le valutazioni dell’Istituto in merito a: grado di menomazione che ha riconosciuto nel suo caso; data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea; inesistenza di danno permanente e/o liquidazione della rendita, può presentare entro 60 giorni un’opposizione amministrativa. La predetta istanza deve essere depositata presso la sede INAIL del luogo di residenza del lavoratore. Il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni (o di 210 per le revisioni).

Nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata o, se accolta, l’esito non sia soddisfacente, il lavoratore può presentare ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.

Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.

A cura dell'Avv.
Barbara Martinuzzi