Ingresso e soggiorno per lavoro in Italia per cittadini di Paesi non comunitari

Ingresso e soggiorno per lavoro in Italia per cittadini di Paesi non comunitari

I cittadini di Paesi non UE come possono accedere al mercato del lavoro nel territorio italiano? Se sì, come?

In primis, occorre distinguere a seconda che il cittadino straniero sia presente o meno sul territorio italiano.

Nel primo caso, se il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, esso può già accedere al mercato del lavoro direttamente in Italia.

In questo caso, il datore di lavoro – tramite il Sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie – dovrà compilare un unico modello di comunicazione di assunzione del lavoratore non comunitario in formato elettronico e seguire la procedura ivi prevista.

Se, invece, ed è questo il caso che qui si intende approfondire, il cittadino straniero proveniente da Paesi non UE non è presente sul territorio italiano, la procedura è parzialmente diversa.

Innanzitutto, salvo per le ipotesi di cui si dirà infra, l’ingresso regolare del lavoratore straniero è subordinato:

  1. all’approvazione di un decreto governativo di programmazione;
  2. alla richiesta di nulla osta al lavoro;
  3. al rilascio del nulla osta al lavoro.

Approvazione di un decreto governativo di programmazione

Il decreto fissa le quote annuali di ingresso per lavoro e alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Solamente dopo la sua pubblicazione è infatti possibile da parte del datore di lavoro avanzare richiesta per lavoratore non comunitario.

Tale provvedimento è il cosiddetto “Decreto Flussi” che fissa annualmente la quota massima di ingressi di cittadini stranieri non comunitari consentiti sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale, in base alla loro nazionalità.

Normalmente, nel suddetto decreto vengono fissate anche le quote di conversione nel permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, per studio, tirocinio e/o formazione professionale e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’UE.

Ad esempio, con l’ultimo Decreto Flussi si era previsto che per l’anno 2020 erano ammessi in Italia, per motivi di lavoro, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Il Decreto Flussi è quindi uno strumento volto a combattere l’immigrazione clandestina, offrendo la possibilità di fare ingresso in Italia e lavorare in totale legalità purché, come verrà meglio spiegato, vi sia un’effettiva e formale proposta di assunzione da parte del datore di lavoro.

Vi sono tuttavia delle eccezioni all’operatività del Decreto Flussi.

In alcuni casi particolari, è infatti possibile lavorare in Italia a prescindere dalle quote di ingresso del decreto flussi.

Vi sono in effetti i cosiddetti ingressi “fuori quota”, quindi ingressi consentiti al di fuori dei limiti numerici previsti dal Decreto Flussi, così come indicato nell’art. 27 del Testo Unico dell’Immigrazione.

Si tratta di ingressi per attività specifiche come ad esempio dirigenti o personale altamente specializzato, lettori universitari di scambio o di madre lingua, professori universitari, traduttori, interpreti, lavoratori occupati presso circhi, personale artistico e tecnico;

Richiesta di nulla osta al lavoro

Una volta che è stato pubblicato il Decreto Flussi, occorre l’inoltro da parte di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante nel territorio di una apposita richiesta di nulla osta al lavoro.

Per assumere lavoratori stranieri non comunitari, residenti all’estero, il datore di lavoro infatti deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia, dove avrà luogo la prestazione lavorativa, allegando alla domanda alcuni documenti comprovati i requisiti necessari per avvalersi del Decreto Flussi.

Può anche segnalare uno straniero in particolare che si vuole assumere attraverso l’indicazione dei suoi dati identificativi.

Nella domanda, da presentarsi esclusivamente online sul sito del Ministero dell’Interno, il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza di un reddito minimo e di un’effettiva proposta di assunzione e deve indicare e garantire alloggio, reddito, orario di lavoro e retribuzione al lavoratore.

Lo Sportello Unico, dopo aver ottenuto il parere della Direzione Provinciale del Lavoro, trasmette la richiesta al Centro per l’Impiego che comunica al datore di lavoro, se presenti, i nominativi di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento disponibili a svolgere le mansioni indicate.

Successivamente lo Sportello Unico acquisisce il parere del Questore sul rilascio del nulla osta.

Rilascio del nulla osta al lavoro

Se l’iter sopra descritto va a buon fine,

  • lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura (SUI) convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta di sei mesi e per la sottoscrizione di un contratto di soggiorno. Il nulla osta al lavoro è quindi l’atto amministrativo con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura, autorizza il datore di lavoro, che ne fa richiesta, ad assumere un lavoratore straniero residente all’estero ed è necessario per il rilascio del visto d’’ingresso per motivi di lavoro.
  • Il SUI trasmette poi il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico – consolare italiana all’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso che deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta al lavoro.
  • Quindi una volta rilasciato il visto d’ingresso, lo straniero può venire in Italia e, accompagnato dal datore di lavoro ed entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, deve presentarsi su appuntamento al SUI per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di permesso di soggiorno.
  • Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno deve recarsi all’Ufficio postale per la spedizione e gli verrà rilasciata una ricevuta da conservare.
  • La Questura, infine, provvede a convocare il lavoratore straniero per telefono per posta ordinaria per la consegna del permesso di soggiorno.
A cura dell'Avv.
Anna Carmela Del Sorbo