“… Non si apprezza il valore di quel che abbiamo mentre ne godiamo, ma appena lo perdiamo e ci manca, lo sopravvalutiamo, e gli troviamo il pregio che il possesso rendeva invisibile, fino a che era nostro…” William Shakespeare
Ed ecco qui.. riassunto in poche parole il peso che, tendenzialmente, ciascuno di noi attribuisce alla propria patente di guida, soprattutto dopo che la si è “persa”.
Inutile ricordare come uno degli eventi che può ingenerare la menzionata conseguenza sia ravvisabile nell’essere colti alla guida del proprio autoveicolo dopo aver assunto una determinata quantità di sostanze alcoliche.
Ma addentriamoci nel dettaglio.
L’art. 186 del nostro Codice della Strada, ai commi primo e secondo, prevede: “… 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (114) (124) (133) (145) ((163))
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter…”.
Riassumendo: qualora ci trovassimo alla guida della nostra automobile e venisse accertato lo stato di alterazione in ragione dell’assunzione di sostanze alcoliche potremmo incorrere in tre differenti conseguenze sulla base del tasso alcolemico riscontrato nel nostro organismo.
Per quanto concerne la lettera a): si tratta di illecito amministrativo che comporta di fatto una sanzione pecuniaria accompagnata dalla sospensione sino a 6 mesi della patente di guida;
in relazione invece alle lettere b) e c): si è in entrambi i casi avanti alla causazione di un reato che comporta quindi il radicarsi di due procedimenti paralleli, amministrativo e penale, aventi quale conseguenza l’applicazione di una pena nonché della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (rispettivamente da sei mesi ad un anno per la prima e da uno a due anni per la seconda).
In particolare, trovandosi a dover affrontare detta contestazione nelle forme previste dalle lett. b e c, laddove non siano possibili eccezioni e contestazioni idonee a scardinare la fondatezza delle medesime in giudizio, il nostro ordinamento ha messo a disposizione una soluzione, per così dire, premiale.
Si tratta sostanzialmente dei famigerati Lavori di Pubblica Utilità.
Il comma 9bis dell’art. 186 C.d.S., infatti, ha previsto la possibilità di convertire la pena detentiva e quella pecuniaria che saranno comminate in giorni di lavoro di pubblica utilità.
Ciò si traduce nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Una volta optato per detta soluzione, facendone manifestazione all’autorità giudiziaria, si procederà alla conversione della pena in lavoro nel seguente modo:
Una volta convertiti entrambi, si procede alla sommatoria per ottenere il periodo di lavoro complessivo.
Si consideri, per rassicurare gli animi, che ciascuna giornata lavorativa in questo caso è formata da due ore, che sulla base degli impegni lavorativi e di vita di ciascun soggetto possono anche essere cumulate, purché ciò venga autorizzato dal giudicante.
Concessa, pertanto, la sostituzione della pena in giornate di lavoro volontario, il giudice incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna di vigilare sull’effettivo svolgimento e una volta terminate le ore/i giorni previsti si potrà ottenere la dichiarazione di estinzione del reato.
Oltre a questo importante aspetto, che evita l’iscrizione del precedente nel casellario giudiziale, ci si potrà valere anche del dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida previsto, in via preventiva e cautelare, prima dalla prefettura e poi, in via definitiva, dal giudice.
A titolo esemplificativo, quindi, laddove il giudicante avesse applicato una sospensione di anni uno della patente di guida, valendosi dei lavori di pubblica utilità si ridurrebbe a soli sei mesi.
Ultimo, ma non meno importante, beneficio sta nella revoca della eventuale confisca applica al mezzo di trasporto se di proprietà di colui che si era posto alla guida in stato alterato.
Attenzione, però: non tutti possono accedere a tale forma di beneficio.
I presupposti, infatti, sono: