REDDITO DI LIBERTA'

REDDITO DI LIBERTA'

Spesso si parla di violenza sulle donne, sulle modalità per riconoscerla, su come è possibile prevenirla e su come porvi rimedio attraverso varie forme di assistenza, che sia essa di tipo sociale, legale o psicologica.

Ma poco si parla degli strumenti economici che sono stati istituiti al fine di emancipare la donna stessa dal soggetto che spesso incarna la figura dell'aggressore all'interno delle mura domestiche, ovvero il compagno o il marito.

Frequentemente le donne non riescono ad uscire dal vortice labirintico della violenza anche per la paura di non riuscire a vivere la propria vita in modo indipendente e di non riuscire a mantenere i figli ed a offrire loro una vita dignitosa.

Recentemente, si è cercato di porre un rimedio a tale situazione, introducendo nel nostro ordinamento particolari tipologie di contributi economici volti a sostenere la donna vittima di violenza "a tutto tondo" nel proprio percorso di indipendenza.

Il reddito di libertà è infatti un sussidio economico istituito per garantire e favorire l'indipendenza economica, l'emancipazione e l'intraprendenza di percorsi di autonomia per le donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di povertà.

E' riconosciuto proprio per lo scopo di garantire le spese per assicurare alle donne vittime di violenza e in difficoltà economiche sia un'autonomia abitativa, sia un percorso scolastico e formativo per i figli e le figlie minori, sia per acquisire un'autonomia personale a seguito degli episodi di violenza così da "emancipare" la donna da qualsivoglia situazione di dipendenza.

Tale reddito mette a disposizione delle vittime di violenza con difficoltà economiche un contributo di 400 euro al mese, per un massimo di un anno.

Un breve cenno normativo.

Il reddito di libertà trova il suo fondamento normativo  nel Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (il c.d. "Decreto Rilancio, poi convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre2020, pubblicato sulla Gazzette Ufficiale - Serie Generale n. 172 del20 luglio 2021, il Governo ha stanziato 3 milioni di euro per l'anno2020 per istituire il "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza".

A erogare i fondi sono le Regioni a seconda del numero di abitanti femminili.

Con il Messaggio n. 1053 del 07.03.2022, l'Inps ha fornito le istruzioni per l'incremento dei fondi per il Reddito di Libertà da parte di Regioni e Province autonome.

La Legge di Bilancio 2022, infine, ha rifinanziato il Reddito di Libertà rimpinguando il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle parti importunità con ulteriori 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

A chi spetta il reddito di libertà.

Come anticipato, il reddito di libertà può essere richiesto dalle donne vittime di violenza, soleo con figli minori a carico, già seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali locali.

Sono destinatarie tutte le donne residenti nel territorio italiano, quindi sia le cittadine italiane sia le cittadine comunitarie sia cittadine extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno

.Le donne devono aver intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza in modo che tale reddito funga da sostegno per il loro percorso di autonomia e di libertà, fornendo anche una tutela per i propri figli.

Le donne, inoltre, devono trovarsi in condizioni di povertà e vulnerabilità, che devono essere dichiarate e certificate dai servizi sociali professionale di riferimento territoriale che si occupa della donna.

Può essere chiesto un solo sussidio per ogni donna.

Come fare domanda.

Come disciplinato dalla Circolare Inps n. 166 del 08.11.2021, la domanda va fatta alla Regione di residenza e in quella di domicilio, attraverso gli sportelli comunali, secondo le specifiche scadenze degli Enti.

Le domande sono gestite dall'Inps attraverso una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permette di inoltrare l'istanza redatta dalla cittadina interessata.

La domanda per il Reddito di Libertà può essere quindi presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modulo allegato al "Messaggio INPS 24 novembre 2021 n. 4132" pubblicato sul sito dell'Ente.

Alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione attestante la condizione di povertà attestata dal servizio sociale di riferimento territoriale che segue la donna nonché attestante la frequentazione di un percorso all'interno di un centro antiviolenza riconosciuto.

Le domande non ammesse per insufficienza di budget, possono essere oggetto di accoglimento in un momento successivo.

Regime fiscale e compatibilità del Reddito di Libertà con le altre misure di sostegno.

Il contributo in questione è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

Non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, o di altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem, NASpI, ecc.).






A cura dell'Avv.
Anna Carmela Del Sorbo