Ricovero in una RSA: quali sono le spese?

Ricovero in una RSA: quali sono le spese?

La R.S.A. (acronimo di "Residenza Sanitaria Assistenziale")è una struttura sociosanitaria residenziale dedicata ad anziani non autosufficienti, ma anche ad adulti disabili, che necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno.

L'anziano non autosufficiente ha sempre il diritto di essere ‘preso in carico’ dalle istituzioni, indipendentemente dal suo reddito.

Le Regioni e gli Enti erogatori del servizio (Comuni e Asl) infatti stabiliscono a livello locale le procedure per fornire all’anziano una risposta socio-sanitaria, che tenga conto tanto dell’aspetto clinico quanto di quello socio-assistenziale.

Tuttavia, il ricovero in una R.S.A. comporta inevitabilmente delle spese.

Le spese relative al ricovero della persona non autosufficiente in tale struttura, invero, di norma vengono ripartite in due tipologie: le spese relative alle prestazioni prettamente sanitarie fornite dalla struttura (quindi quelle mediche) e le spese relative alla "retta alberghiera", con ciò ricomprendendo tutti gli esborsi che esulano dalle prestazioni mediche ed infermieristiche (come vitto, pulizia dei locali, servizio di lavanderia per fare solo qualche esempio).

Le prime vengono rimborsate al centro assistenziale dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre gli esborsi che esulano dalle prestazioni mediche e infermieristiche, ovvero la cosiddetta “retta alberghiera”, vengono coperte dagli assistiti con le proprie fonti di reddito oppure, in quote variabili, dal Comune, se il ricoverato è in condizioni economiche svantaggiate.

Nelle strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN, quindi, la quota sanitaria della retta è sempre coperta dal Servizio Sanitario Nazionale mentre la quota alberghiera, pari circa al 50% della retta(che può variare da Comune a Comune), è invece normalmente a carico dei pazienti o delle famiglie.

L'eccezione a tale regola si ha nell'ipotesi in cui la persona da ricoverare sia:

ultrasessantacinquenne,

non autosufficiente,

ricoverato in strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN,

condizioni economiche svantaggiate,

giacché, quando sussistono tali condizioni (e devono concorrere tutte), tali spese vengono ripartite con il Comune in proporzioni variabili in base al reddito della persona ricoverata.

Per questa parte, infatti, è possibile ottenere un apposito contributo determinato sulla base del cosiddetto "ISEE socio-sanitario", che deve essere presentato ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

Sul punto si osserva, infatti, che i Comuni stabiliscono gli importi a proprio carico e quelli dovuti dall'assistito utilizzando l'indicatore Isee di cui si dirà meglio infra.

È bene ricordare però, che la presentazione dell’ISEE non è necessaria affinché la domanda di inserimento in RSA venga accolta, ma è utile esclusivamente per determinare se si ha diritto o meno ad un contributo comunale per il pagamento della quota alberghiera.

In sintesi:

  • SPESE SANITARIE: coperte dal SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
  • RETTA ALBERGHIERA: coperta dagli assistiti e, se questi ultimi in condizioni economiche svantaggiate, anche dal Comune in quote variabili in base all'Isee.


ISEE socio-sanitario: quali redditi si considerano?

Con l’entrata in vigore del DPCM 159/2013 è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo strumento dell’ISEE socio-sanitario, appositamente creato per determinare se un paziente ha diritto o meno al contributo comunale per sostenere il costo della quota alberghiera della retta per il ricovero in RSA.

E' quindi una tipologia particolare di ISEE prevista ad hoc per l'ipotesi di ricovero in una RSA.

Ai fini della determinazione dell’ISEE socio-sanitario, ad esempio, non devono essere presi in considerazione i benefici economici di natura assistenziale o previdenziale legati alla disabilità (assegno di accompagnamento, pensione di invalidità).

Il nuovo strumento, inoltre, include nel calcolo una componente relativa ai redditi dei figli del richiedente.

È opportuno chiarire fin da subito che la componente aggiuntiva ISEE relativa ai figli, tiene conto esclusivamente del reddito e del patrimonio dei soli figli del beneficiario, e non anche dei redditi e dei patrimoni degli altri membri della famiglia di ciascun figlio.

Tale componente non rientrerà inoltre nel calcolo dell'ISEE sanitario, qualora anche il figlio o un membro della famiglia a suo carico si trovi in condizione accertata di disabilità medio-grave o non autosufficienza.

La presentazione dell’ISEE socio-sanitario è l’unico modo per richiedere il contributo comunale alla quota alberghiera della retta.

Se manca l’ISEE di qualcuno dei figli del beneficiario, tuttavia, non sarà possibile determinare se l’anziano ha diritto o meno al contributo comunale.

Non vi è alcun obbligo per i figli di presentare il proprio ISEE, ma in mancanza di questo documento, la quota sociale della retta sarà determinata a totale carico del paziente.

I familiari sono tenuti al pagamento delle rette?

In molte circostanze, i familiari vengono chiamati a sottoscrivere una sorta di promessa di pagamento, al momento del ricovero del congiunto nella RSA, obbligandosi in tal modo a soddisfare la retta.

A tal proposito va detto che nel caso in cui siano ricoverati in una struttura socio assistenziale ultrasessantacinquenni non autosufficienti o persone con disabilità gravi, i figli e i nipoti non sono tenuti al pagamento delle rette, rispetto alle quali rileva solo ed esclusivamente la situazione economica del ricoverato.

E ciò lo si deduce dalla legge 328/2000 che rimanda alle disposizioni previste da due decreti legislativi (il n. 109/1998 e il n.130/2000).

L'unico soggetto debitore nei confronti del Comune ,infatti, è il beneficiario della prestazione,  ovvero l’anziano ricoverato, e di conseguenza l'unico destinatario del provvedimento di ripartizione dei costi.

Nei casi in cui l'anziano (o il disabile grave) non abbia mezzi, invece, la retta rimane tra l'altro a carico del  Comune di appartenenza come sopra evidenziato.

Nessuna altro.

Insomma: spetta solo all'assistito, se è in grado, pagare la retta e i Comuni non possono rivalersi sui cosiddetti "obbligati per legge", ovvero i parenti fino al quarto grado (tenuti, invece, a provvedere agli alimenti per il congiunto indigente).

Anche qualora l’anziano dovesse accumulare un debito per il mancato pagamento di quote della retta a suo carico, né i Comuni né le RSA possono obbligare i figli del beneficiario al pagamento del debito, né tantomeno procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute.

Ciò implica che gli impegni di pagamento, che a volte le strutture richiedono di sottoscrivere ai familiari, sono atti annullabili, in quanto non conformi alle norme vigenti.

I parenti dell’anziano non sono direttamente obbligati al pagamento di alcuna quota della retta sociale né verso i Comuni né verso le Rsa, a meno che non si siano autonomamente impegnati.

Unicamente il ricoverato, e mai il Comune e tantomeno la struttura, potrà, da solo se ne ha la capacità o tramite un rappresentante legale, chiedere ai figli il pagamento di una somma a titolo di alimenti (art.433e ss.).

Il paziente può di fatto richiedere ai suoi figli, spontaneamente o tramite un amministratore di sostegno, il pagamento di una somma a titolo di alimenti, e qualora essi si rifiutino di provvedere, può intentare nei loro confronti un procedimento giudiziario civile.

Non solo.

I figli, dal canto loro, effettuando spontaneamente (non essendo via alcun obbligo) la consegna del proprio ISEE nei termini che seguono, aiutano il proprio genitore a richiedere un beneficio economico alla prestazione, altrimenti irricevibile, nel senso che se il paziente ha un figlio, in assenza di detta sua componente aggiuntiva, si avrà come conseguenza che la quota sociale della retta sarà posta interamente a carico dell’anziano.

La normativa quadro dettata dalla legge nazionale è inderogabile a livello locale. Questo significa che il cittadino deve poter verificare in base a quali leggi regionali o regolamenti locali le Pubbliche Amministrazioni e le strutture adottano le proprie determinazioni, e di conseguenza potrà valutare se i provvedimenti adottati sono legittimi e agire di conseguenza per far valere i propri diritti.



A cura dell'Avv.
Anna Carmela Del Sorbo