STALKING: LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ALLA LUCE DEL CODICE ROSSO

STALKING: LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ALLA LUCE DEL CODICE ROSSO

La definizione di stalking è ormai nozione nota a tutti.

Il proliferare quotidiano di notizie di cronaca a riguardo ci ha reso quasi esperti (purtroppo) della fattispecie criminosa di cui si discute.

Tuttavia, al fine di introdurre l’argomento appare, comunque, doveroso fare un piccolo richiamo alla memoria sul punto: il reato di stalking, previsto e punito dall’art. 612 bis c.p., si caratterizza in quella condotta che viene posta in essere da un qualunque soggetto che ripetutamente minacci o molesti taluno in modo da cagionare nel medesimo un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o quella di un proprio congiunto o ancora, da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita.

La richiamata figura criminosa è stata oggetto negli anni di svariate modifiche che ne hanno mutato il trattamento sanzionatorio ed è tutt’oggi al centro delle costanti attenzioni di forze dell’ordine, mezzi di comunicazione e opinione pubblica a causa della sua diffusione e della sua particolare odiosità.

Ormai quasi tutti sappiamo si tratti nella maggior parte dei casi di un reato posto in essere quale risposta o reazione ad un abbandono, ad un amore finito o anche non corrisposto in grado di ingenerare in chi lo vive una vera e propria ossessione volta a recuperare o conquistare il partner perduto o mai avuto.

Oppure ancora, spesso accade che lo scopo dello stalker sia quello di spaventare, aggredire, distruggere una persona che pensi di odiare o che ritenga di dover punire per qualche asserito torto patito.

In buona sostanza, le intenzioni del reo possono essere nella sua concezione benevole o malevole, dettate da amore o da odio ma in ogni caso il tratto comune che le caratterizza si connota sempre per il fatto di tradursi in un comportamento persecutorio, invadente, ostinato,incurante delle aspettative, delle volontà e dei desideri altrui.

Data questa breve premessa, ciò che nel presente scritto si intende in realtà approfondire è una novità inserita nel nostro ordinamento con riguardo al trattamento sanzionatorio correlato al predetto delitto, anche alla luce della recente giurisprudenza sul punto.

Ma andiamo per gradi.

Il 25 luglio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codicepenale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, conosciuta anche col nome di “Codice Rosso”.

Nella stessa, con riguardo alla fattispecie criminosa in esame: sono state aumentate le sanzioni già previste dal codice penale passando da da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi.                                                                                            

Ma questa non è stata l’unica novità introdotta.

Invero, la riforma ha toccato anche la concessione della sospensione condizionale della pena con riguardo ad alcune tipologie di reato, tra cui quella dello stalking.

Ricordiamo: in linea generale la sospensione condizionale della pena è ottenibile laddove la sanzione irrogata per il reato sia inferiore a due anni di reclusione, comprensivi del computo della pena pecuniaria che assume per ciascun giorno di reclusione il valore di Euro 250,00. Il limite è elevato a due anni e sei mesi se si tratta di persona minore dei 21 anni o maggiore dei 70 anni di età, a meno che non sia già stato condannato a pena detentiva e non risulti delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Non è, vi è da precisare, un istituto concesso dal giudice in via automatica semplicemente alla presenza dei limiti di pena sopra menzionati: quest’ultimo, difatti, svolge una valutazione sulla sua meritevolezza, effettuando una prognosi sulla possibile commissione di nuovi reati spesso legata alla incensuratezza del soggetto.

Ad ogni modo, con la concessione della sospensione condizionale, la pena rimane sospesa e, dunque, non viene eseguita.

C’è un periodo di osservazione di cinque anni se la condanna è stata emanata per un delitto e di due anni se deriva da una contravvenzione. Se durante questo arco di tempo il condannato non commette un altro reato della medesima indole, la pena viene cancellata (più precisamente dichiarata estinta), altrimenti il beneficio viene revocato e, dunque, si dovrà scontare.

Tornando, però, alla condanna intervenuta per il reato di stalking, oggi la situazione è cambiata: poiché oltre a dover essere rispettati i limiti oggettivi di pena vi è un requisito ulteriore: la partecipazione da parte dell’imputato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato di stalking (e altri reati a connotazione violenta, ad esempio: maltrattamenti in famiglia).

Il giudice, quando la ritenga concedibile, quindi, fissa un termine nella sentenza per l’espletamento del predetto percorso.

Più concretamente, il provvedimento disporrà che il condannato per stalking, per fruire della condizionale, dovrà sottoporsi al percorso di recupero prestabilito presso i soggetti autorizzati.

Di norma, si tratta di strutture specializzate nell’aiuto psicologico e il giudicante indicherà precisamente qual è quella scelta. Solo in caso di effettiva frequenza e di esito positivo del percorso di recupero, attestato dagli specialisti responsabili, il condannato per stalking potrà ottenere la sospensione condizionale della pena, beneficio che può essere ottenuto anche in caso di patteggiamento.

Non ultimo, questo specifico argomento è stato oggetto di recente pronuncia giurisprudenziale secondo cui essendo in vigore dal 9 agosto 2019 la previsione di far dipendere il beneficio della sospensione condizionale della pena alla menzionata precondizione, non sarà applicabile ai fatti di reato commessi precedentemente a tale data, poiché disposizione di maggior rigore. (Cass. Pen. n. 329 del 2022).

Ad ogni modo, la norma introdotta ha quale obiettivo quello di consentire “l’eliminazione” della pena solo ed esclusivamente a chi dimostri il concreto impegno a superare la propria situazione o tendenza a commettere atti persecutori, minacciosi e/o violenti.

A cura dell'Avv.
Barbara Martinuzzi